Che cos'è. Introdotta nel 2021 e oggi disciplinata dagli articoli 12 e
seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), la composizione negoziata
consente all'imprenditore commerciale o agricolo di chiedere la nomina di un esperto
indipendente. L'esperto agevola le trattative con i creditori e con le altre parti
interessate per individuare una soluzione alle difficoltà dell'impresa, anche attraverso il
trasferimento dell'azienda o di suoi rami, preservando nella misura possibile i posti di
lavoro (art. 12).
Quando si può attivare. Quando l'impresa si trova in uno squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza, oppure
quando crisi o insolvenza sono già in atto, a condizione che il risanamento risulti
ragionevolmente perseguibile (art. 12). Per una prima verifica, la piattaforma ministeriale
mette a disposizione un test pratico definito con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia (art. 13): è lo stesso test che trovi, in forma interattiva, fra gli strumenti di
questa pagina.
Come si accede. L'istanza si presenta sulla piattaforma telematica nazionale
gestita dalle Camere di commercio. Vanno caricati, fra l'altro, i bilanci degli ultimi tre
esercizi, una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta
giorni, un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo ministeriale
con un piano finanziario per i sei mesi successivi, l'elenco dei creditori, i certificati dei
debiti tributari e contributivi e un estratto della Centrale dei rischi (art. 17). L'esperto è
nominato da una commissione presso la Camera di commercio del capoluogo di regione, fra gli
iscritti in un elenco dedicato (art. 13).
Durante le trattative. L'imprenditore conserva la gestione ordinaria e
straordinaria dell'impresa, ma informa per iscritto l'esperto degli atti di straordinaria
amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative (art. 21). Può chiedere misure
protettive, che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari:
il tribunale le conferma per un periodo da 30 a 120 giorni, fino a un massimo complessivo di
240 (artt. 18 e 19). L'incarico dell'esperto si considera concluso dopo 180 giorni senza una
soluzione, ma può proseguire per non oltre altri 180 nei casi previsti (art. 17, c. 7).
Come si conclude. Una soluzione può prendere forme diverse: un contratto con
uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall'esperto,
oppure un piano attestato di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti o l'accesso
a un altro strumento di regolazione della crisi. Fra le possibilità previste c'è anche il
concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 23).
Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2026. Riferimenti al CCII nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024.