Composizione negoziata della crisi

Uno spazio per trattare con i creditori, prima che le alternative si riducano.

La composizione negoziata è il percorso volontario con cui l'imprenditore, affiancato da un esperto indipendente, cerca un accordo con i creditori per risanare l'impresa. Funziona tanto meglio quanto prima viene attivata. Qui trovi che cos'è, quando ha senso, come si accede e gli strumenti per una prima verifica.

Il tema in breve

Che cos'è e come funziona

Che cos'è. Introdotta nel 2021 e oggi disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), la composizione negoziata consente all'imprenditore commerciale o agricolo di chiedere la nomina di un esperto indipendente. L'esperto agevola le trattative con i creditori e con le altre parti interessate per individuare una soluzione alle difficoltà dell'impresa, anche attraverso il trasferimento dell'azienda o di suoi rami, preservando nella misura possibile i posti di lavoro (art. 12).

Quando si può attivare. Quando l'impresa si trova in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza, oppure quando crisi o insolvenza sono già in atto, a condizione che il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile (art. 12). Per una prima verifica, la piattaforma ministeriale mette a disposizione un test pratico definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (art. 13): è lo stesso test che trovi, in forma interattiva, fra gli strumenti di questa pagina.

Come si accede. L'istanza si presenta sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio. Vanno caricati, fra l'altro, i bilanci degli ultimi tre esercizi, una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo ministeriale con un piano finanziario per i sei mesi successivi, l'elenco dei creditori, i certificati dei debiti tributari e contributivi e un estratto della Centrale dei rischi (art. 17). L'esperto è nominato da una commissione presso la Camera di commercio del capoluogo di regione, fra gli iscritti in un elenco dedicato (art. 13).

Durante le trattative. L'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, ma informa per iscritto l'esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative (art. 21). Può chiedere misure protettive, che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari: il tribunale le conferma per un periodo da 30 a 120 giorni, fino a un massimo complessivo di 240 (artt. 18 e 19). L'incarico dell'esperto si considera concluso dopo 180 giorni senza una soluzione, ma può proseguire per non oltre altri 180 nei casi previsti (art. 17, c. 7).

Come si conclude. Una soluzione può prendere forme diverse: un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall'esperto, oppure un piano attestato di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti o l'accesso a un altro strumento di regolazione della crisi. Fra le possibilità previste c'è anche il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 23).

Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2026. Riferimenti al CCII nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024.

Domande ricorrenti

Le domande che ci si pone più spesso

È una procedura concorsuale?

No. È un percorso stragiudiziale e volontario: nessun giudice lo apre e l'imprenditore resta alla guida dell'impresa. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo riservato, imparziale e indipendente (art. 16). Il tribunale interviene solo se l'imprenditore chiede la conferma delle misure protettive o specifiche autorizzazioni (artt. 19 e 22).

Resta riservata?

L'esperto opera in modo riservato (art. 16). Diventa invece pubblica, con l'iscrizione nel registro delle imprese, l'eventuale istanza di misure protettive (art. 18): è un elemento da considerare quando si decide se chiederle.

Bisogna essere già in crisi per accedere?

No. Si può accedere anche quando la crisi è soltanto probabile, ed è il momento in cui lo strumento offre più margini. Serve però che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile: se non lo è, la composizione negoziata non è la strada adatta.

Chi può sollecitarne la valutazione?

L'organo di controllo e il revisore segnalano per iscritto all'organo amministrativo la presenza dei presupposti per presentare l'istanza (art. 25-octies). INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione inviano segnalazioni quando i debiti scaduti superano determinate soglie (art. 25-novies). La decisione di accedere resta sempre dell'imprenditore.

Il test pratico basta per decidere?

No. Il test dà una prima indicazione sulla perseguibilità del risanamento, confrontando il debito da servire con i flussi che l'impresa può destinare al suo servizio. È un orientamento: il progetto di piano, la posizione dei creditori e le prospettive industriali restano decisivi.

Quanto costa?

Il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa e si calcola in percentuale sull'attivo, per scaglioni, con un minimo di 4.000 e un massimo di 400.000 euro, adeguato in base al numero delle parti coinvolte e all'esito delle trattative (art. 25-ter).

Strumenti

Gli strumenti per una prima verifica

Liberamente accessibili, senza registrazione. I dati inseriti restano sul dispositivo, salvo che si chieda di essere ricontattati.

Test pratico — perseguibilità del risanamento

Il rapporto A/B (debito da servire / flussi al servizio del debito) secondo la metodologia aggiornata dal Decreto Dirigenziale del 23/04/2026 (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31/05/2026). Restituisce la fascia di perseguibilità e un orientamento di percorso.

Fonti

I testi di riferimento

Le fonti ufficiali sul tema, con la data dell'ultima verifica dei collegamenti. Le altre fonti, dalla prassi professionale ai riferimenti metodologici, sono nella pagina Fonti e normativa.

Vigentetesto coordinato

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il testo di riferimento dell'intera materia, nella versione coordinata di Normattiva, che recepisce le modifiche successive — compreso il correttivo ter (D.Lgs. 136/2024). È il testo da citare quando conta la formulazione esatta di un articolo, anche a una data passata.

Strumenti collegati: Test pratico — perseguibilità del risanamento · Adeguati assetti — self-check (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII)

Vigente23 aprile 2026

Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 — composizione negoziata

In Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, anno CXLVII, n. 10 del 31 maggio 2026

Ministero della Giustizia — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

PDF dell'intero fascicolo del Bollettino: il decreto comincia a pagina 12

Aggiorna il quadro operativo della composizione negoziata ai sensi degli artt. 5-bis, 13 e 17 CCII, come modificati dal D.Lgs. 136/2024, e sostituisce il decreto del 21 marzo 2023. È la fonte metodologica del test pratico e della check-list del piano.

Attenzione. La numerazione dei paragrafi non è più quella del decreto 2023: commenti e materiali redatti prima di giugno 2026 rinviano alla vecchia.

Dove guardare. Sezione I per il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento; Sezione II per la check-list del piano, i cui paragrafi 1 e 2 riguardano anche gli adeguati assetti; Sezione II-bis per i piani negli strumenti di regolazione della crisi; Sezione III per il protocollo di conduzione. Seguono la formazione degli esperti e la piattaforma.

Strumenti collegati: Test pratico — perseguibilità del risanamento · Adeguati assetti — self-check (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII)

Salvo diversa indicazione nella scheda, i collegamenti sono stati verificati il 26 agosto 2026.

Tutte le fonti e la normativa

Approfondimenti

Approfondimenti sul tema

Parliamone

Stai valutando la composizione negoziata?

Gli strumenti inquadrano, non decidono. Se vuoi ragionare su una situazione concreta, siamo disponibili per un confronto in via riservata e senza impegno.

Newsletter

Ricevi i nuovi approfondimenti

Un'email quando pubblichiamo un nuovo contenuto divulgativo o strumento pratico. Niente spam, disiscrizione in un clic.